Quando si tratti di atto pubblico, il notaio ha l’obbligo di leggerlo integralmente alle parti (davanti a testimoni, se l’atto sia stipulato con l’assistenza dei testimoni). La lettura dell’atto non deve essere frettolosa nè incompleta; e l’obbligo della lettura non è adempiuto esattamente quando le parti siano a distanza tale dal notaio da non udire chiaramente la lettura. Le parti possono chiedere al notaio una fotocopia dell’atto per poter più facilmente seguire la lettura. Per le scritture private la legge non prescrive l’obbligo della lettura; ma il codice di deontologia notarile prevede che la scrittura sia letta prima della sottoscrizione, per permettere al notaio di accertare che l’atto corrisponda alla volontà delle parti. Il notaio non esaurisce la sua attività con la sottoscrizione dell’atto; ma deve provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per legge o per incarico ricevuto dalle parti. Per alcuni adempimenti (es.: trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni) il notaio deve provvedere per legge senza ritardo o entro un breve termine; per altri (es.: iscrizioni ipotecarie) è opportuno che il notaio provveda al più presto per evitare danni alle parti.
tratto da www.notariato.it